Sito del Comune di Argenta Sito del Comune di Portomaggiore Sito del Comune di Voghiera Sito del Comune di Masi Torello
BachecaOggetti RitrovatiRegolamento  
Regolamento Oggetti ritrovati

Regolamento
disciplinante il ritrovamento
di Oggetti ritrovati

 

1. Il presente Regolamento disciplina il ritrovamento di oggetti abbandonati e/o smarriti sul territorio dei Comuni associati di Argenta, Portomaggiore, Voghiera e Masi Torello, nonché le attività afferenti, salvo che non ricadano nella disciplina di altra specifica normativa.
2. Ogni oggetto ritrovato che viene consegnato presso l’addetto dell’Ufficio preposto al ritiro deve essere catalogato e depositato presso luogo idoneo del Comando Polizia Municipale o di altro locale in disponibilità.
3. Per ogni deposito deve essere redatto un verbale di consegna con la descrizione degli oggetti e le circostanze del ritrovamento, e gli estremi sono inseriti in un apposito registro cartaceo e/o informatico. Una copia del verbale di consegna viene consegnata al depositante. Se l’oggetto viene ritrovato da personale appartenente all’Amministrazione comunale nell’esercizio di pubbliche funzioni, la proprietà, decorsi i tempi di legge, viene comunque acquisita dall’Amministrazione comunale.
4. L’ufficio dovrà sempre verificare il contenuto dell’oggetto depositato, se necessario forzando l’apertura del contenitore, per verificarne la consistenza del materiale di cui è composto. Nel caso di sostanze pericolose o nocive, dovrà avvisare le competenti Autorità per la successiva procedura.
5. Nel caso di sostanze facilmente deperibili, l’Ufficio provvede dopo 48 ore di giacenza, alla sua distruzione conferendolo al Servizio Igiene Urbana.
6. Le biciclette ed i ciclomotori saranno considerati al pari degli oggetti comuni, salvo la verifica, presso le banche dati disponibili, che i medesimi non siano oggetto di furto. Il Comando di Polizia Municipale verifica, mancando la temporanea disponibilità di luogo idoneo, la possibilità di affidare il veicolo al ritrovatore, disciplinando la modalità di custodia del bene.
7. Se il proprietario dell’oggetto smarrito si presenta per il recupero, nei termini previsti dall’art. 929 del c.c., dovrà fornire una dettagliata descrizione dell’oggetto, oltre alla denuncia di furto o smarrimento ed è soggetto al pagamento delle spese di custodia, se previste.
8. Trascorso il periodo di deposito ai sensi art. 929 c.c., verrà inviato al depositante l’avviso per il ritiro dell’oggetto, previo pagamento delle spese di custodia.
9. Trascorsi 15 giorni dalla data di ricezione, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, dell’avviso di ritiro dell’oggetto ritrovato, il depositante perderà ogni diritto. Nel caso in cui per causa di forza maggiore il depositante non fosse in grado di ritirare l’oggetto, lo stesso può prorogare il termine di 15 giorni con un avviso spedito a mezzo lettera raccomandata con R.R. indirizzato al Comando Polizia Municipale, via Trieste 12 Argenta.
10. La forma di pubblicità prevista dall’art. 928 del C.C. sarà integrata con una scheda “Oggetti Ritrovati” sul sito internet del Comando Polizia Municipale.
11. Gli oggetti appartenenti a persone residenti in altro Comune saranno inviati al Comando Polizia Municipale del luogo di residenza del proprietario, con spese a carico del proprietario stesso (art. 54 DPR 156 del 29.03.1973).
12. Le spese di custodia sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita Delibera e dovranno essere versate sul C/C postale n° 1367440 intestato al Comune di Argenta, Servizio Tesoreria.
13. Per quanto espresso nel punto sub 9), trascorsi quindici giorni il Comune di Argenta diventa proprietario dell’oggetto e provvede ai sensi dell’allegato A) al presente Regolamento.

ALLEGATO A)

Acquisto della Proprietà e Stima degli Oggetti
(da parte del Comune)

1. Per beni di cui l’Amministrazione ha acquisito la proprietà, qualora siano di un certo valore, il Comando Polizia Municipale provvede a richiedere una perizia per la valutazione degli oggetti.
2. Il Comando di Polizia Municipale, qualora il bene di proprietà dell’Amministrazione sia stato o meno oggetto di perizia atta a riconoscerne un valore, può, in accordo con il Sindaco del Comune nel cui territorio il bene è stato ritrovato:
a. destinarlo ad usi per l’Amministrazione, secondo un criterio di efficacia, efficienza ed economicità;
b. disporne la donazione ad Associazioni di beneficenza presenti sul territorio;
c. conferirlo al Servizio Igiene Urbana per la loro distruzione;
d. disporne l’alienazione nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni.
3. Le somme introitate dalla vendita degli oggetti a cui è stato attribuito un valore, saranno versati sul conto corrente postale n° 1367440 intestato al Comune di Argenta, Servizio Tesoreria.
4. Secondo quanto previsto al punto precedente, in sede di consuntivo si provvederà ad attribuire ai Comuni nel cui territorio il bene è stato ritrovato il ricavo dell’eventuale vendita detratte le spese di custodia, se applicate.

APPENDICE
ARTICOLI DEL CODICE CIVILE

927. Cose ritrovate. — Chi trova una cosa mobile deve restituirla al proprietario, e, se non lo conosce, deve consegnarla senza ritardo al sindaco del luogo in cui l'ha trovata, indicando le circostanze del ritrovamento.
928. Pubblicazione del ritrovamento. — Il sindaco rende nota la consegna per mezzo di pubblicazione nell'albo pretorio del comune, da farsi per due domeniche successive e da restare affissa per tre giorni ogni volta.
929. Acquisto di proprietà della cosa ritrovata. — Trascorso un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione senza che si presenti il proprietario, la cosa oppure il suo prezzo, se le circostanze ne hanno richiesto la vendita, appartiene a chi l'ha trovata.
Così il proprietario come il ritrovatore, riprendendo la cosa o ricevendo il prezzo, devono pagare le spese occorse.
930. Premio dovuto al ritrovatore. — Il proprietario deve pagare a titolo di premio al ritrovatore, se questi lo richiede, il decimo della somma o del prezzo della cosa ritrovata.
Se tale somma o prezzo eccede le diecimila lire [euro 5,16], il premio per il sovrappiù è solo del ventesimo.
Se la cosa non ha valore commerciale, la misura del premio è fissata dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento.
931. Equiparazione del possessore o detentore al proprietario. — Agli effetti delle disposizioni contenute negli artt. 927 e seguenti, al proprietario sono equiparati, secondo le circostanze, il possessore e il detentore (c. 1140).

 

Sito del Comune di Argenta Sito del Comune di Portomaggiore Sito del Comune di Voghiera Sito del Comune di Masi Torello