1. Il presente Regolamento disciplina il ritrovamento
di oggetti abbandonati e/o smarriti sul territorio dei Comuni
associati di Argenta, Portomaggiore, Voghiera e Masi Torello,
nonché le attività afferenti, salvo che non
ricadano nella disciplina di altra specifica normativa.
2. Ogni oggetto ritrovato che viene consegnato presso l’addetto
dell’Ufficio preposto al ritiro deve essere catalogato
e depositato presso luogo idoneo del Comando Polizia Municipale
o di altro locale in disponibilità.
3. Per ogni deposito deve essere redatto un verbale di consegna
con la descrizione degli oggetti e le circostanze del ritrovamento,
e gli estremi sono inseriti in un apposito registro cartaceo
e/o informatico. Una copia del verbale di consegna viene consegnata
al depositante. Se l’oggetto viene ritrovato da personale
appartenente all’Amministrazione comunale nell’esercizio
di pubbliche funzioni, la proprietà, decorsi i tempi
di legge, viene comunque acquisita dall’Amministrazione
comunale.
4. L’ufficio dovrà sempre verificare il contenuto
dell’oggetto depositato, se necessario forzando l’apertura
del contenitore, per verificarne la consistenza del materiale
di cui è composto. Nel caso di sostanze pericolose
o nocive, dovrà avvisare le competenti Autorità
per la successiva procedura.
5. Nel caso di sostanze facilmente deperibili, l’Ufficio
provvede dopo 48 ore di giacenza, alla sua distruzione conferendolo
al Servizio Igiene Urbana.
6. Le biciclette ed i ciclomotori saranno considerati al pari
degli oggetti comuni, salvo la verifica, presso le banche
dati disponibili, che i medesimi non siano oggetto di furto.
Il Comando di Polizia Municipale verifica, mancando la temporanea
disponibilità di luogo idoneo, la possibilità
di affidare il veicolo al ritrovatore, disciplinando la modalità
di custodia del bene.
7. Se il proprietario dell’oggetto smarrito si presenta
per il recupero, nei termini previsti dall’art. 929
del c.c., dovrà fornire una dettagliata descrizione
dell’oggetto, oltre alla denuncia di furto o smarrimento
ed è soggetto al pagamento delle spese di custodia,
se previste.
8. Trascorso il periodo di deposito ai sensi art. 929 c.c.,
verrà inviato al depositante l’avviso per il
ritiro dell’oggetto, previo pagamento delle spese di
custodia.
9. Trascorsi 15 giorni dalla data di ricezione, a mezzo raccomandata
con ricevuta di ritorno, dell’avviso di ritiro dell’oggetto
ritrovato, il depositante perderà ogni diritto. Nel
caso in cui per causa di forza maggiore il depositante non
fosse in grado di ritirare l’oggetto, lo stesso può
prorogare il termine di 15 giorni con un avviso spedito a
mezzo lettera raccomandata con R.R. indirizzato al Comando
Polizia Municipale, via Trieste 12 Argenta.
10. La forma di pubblicità prevista dall’art.
928 del C.C. sarà integrata con una scheda “Oggetti
Ritrovati” sul sito internet del Comando Polizia Municipale.
11. Gli oggetti appartenenti a persone residenti in altro
Comune saranno inviati al Comando Polizia Municipale del luogo
di residenza del proprietario, con spese a carico del proprietario
stesso (art. 54 DPR 156 del 29.03.1973).
12. Le spese di custodia sono stabilite dalla Giunta Comunale
con apposita Delibera e dovranno essere versate sul C/C postale
n° 1367440 intestato al Comune di Argenta, Servizio Tesoreria.
13. Per quanto espresso nel punto sub 9), trascorsi quindici
giorni il Comune di Argenta diventa proprietario dell’oggetto
e provvede ai sensi dell’allegato A) al presente Regolamento.
ALLEGATO A)
Acquisto della Proprietà e Stima degli
Oggetti
(da parte del Comune)
1. Per beni di cui l’Amministrazione ha
acquisito la proprietà, qualora siano di un certo valore,
il Comando Polizia Municipale provvede a richiedere una perizia
per la valutazione degli oggetti.
2. Il Comando di Polizia Municipale, qualora il bene di proprietà
dell’Amministrazione sia stato o meno oggetto di perizia
atta a riconoscerne un valore, può, in accordo con
il Sindaco del Comune nel cui territorio il bene è
stato ritrovato:
a. destinarlo ad usi per l’Amministrazione, secondo
un criterio di efficacia, efficienza ed economicità;
b. disporne la donazione ad Associazioni di beneficenza presenti
sul territorio;
c. conferirlo al Servizio Igiene Urbana per la loro distruzione;
d. disporne l’alienazione nelle forme e nei modi ritenuti
più opportuni.
3. Le somme introitate dalla vendita degli oggetti a cui è
stato attribuito un valore, saranno versati sul conto corrente
postale n° 1367440 intestato al Comune di Argenta, Servizio
Tesoreria.
4. Secondo quanto previsto al punto precedente, in sede di
consuntivo si provvederà ad attribuire ai Comuni nel
cui territorio il bene è stato ritrovato il ricavo
dell’eventuale vendita detratte le spese di custodia,
se applicate.
APPENDICE
ARTICOLI DEL CODICE CIVILE
927. Cose ritrovate. — Chi trova
una cosa mobile deve restituirla al proprietario, e, se non
lo conosce, deve consegnarla senza ritardo al sindaco del
luogo in cui l'ha trovata, indicando le circostanze del ritrovamento.
928. Pubblicazione del ritrovamento. — Il sindaco rende
nota la consegna per mezzo di pubblicazione nell'albo pretorio
del comune, da farsi per due domeniche successive e da restare
affissa per tre giorni ogni volta.
929. Acquisto di proprietà della cosa ritrovata. —
Trascorso un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione senza
che si presenti il proprietario, la cosa oppure il suo prezzo,
se le circostanze ne hanno richiesto la vendita, appartiene
a chi l'ha trovata.
Così il proprietario come il ritrovatore, riprendendo
la cosa o ricevendo il prezzo, devono pagare le spese occorse.
930. Premio dovuto al ritrovatore. — Il proprietario
deve pagare a titolo di premio al ritrovatore, se questi lo
richiede, il decimo della somma o del prezzo della cosa ritrovata.
Se tale somma o prezzo eccede le diecimila lire [euro 5,16],
il premio per il sovrappiù è solo del ventesimo.
Se la cosa non ha valore commerciale, la misura del premio
è fissata dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento.
931. Equiparazione del possessore o detentore al proprietario.
— Agli effetti delle disposizioni contenute negli artt.
927 e seguenti, al proprietario sono equiparati, secondo le
circostanze, il possessore e il detentore (c. 1140).
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